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PAVIMENTI | Quale aliquota i.v.a. si applica?
Informazione sull'iva 10 manutenzione straordinaria
Quale percentuale I.V.A. si applica sull'acquisto dei pavimenti ? Quando si può applicare l'IVA agevolata?
La normativa IVA applicata all’edilizia è un argomento complesso, di seguito diamo alcune indicazioni orientative. Per approfondire consigliamo sempre di consultazione la Guida dell’Agenzia delle Entrate o il proprio consulente fiscale.
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L'IVA SULL'ACQUISTO DEI PAVIMENTI
Normalmente l'IVA sugli acquisti dei pavimenti è del 22%, tuttavia ci sono alcune condizioni per cui si può applicare l'Iva ridotta (al 10% anziché 22%) nel rispetto della normativa vigente. L'IVA agevolata si applica quando il pavimento è parte di un intervento, quindi non è prevista l'agevolazione in caso di acquisto del solo materiale. Per poter usufruire delle agevolazioni IVA sui pavimenti, poiché questi interventi possono essere assoggettati all’aliquota agevolata del 10% solo in presenza di mano d’opera, è opportuno che l'acquisto dei materiali si fatto direttamente dal posatore, infatti solo chi esegue anche l’installazione può fornire il materiale di cui sopra ad aliquota agevolata.
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AGEVOLAZIONI ALIQUOTE IVA SECONDO I CASI
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22% in caso del solo acquisto di materiale;
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10% in caso di appalto, con fornitura e posa del pavimento;
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4% in caso di appalto, con fornitura e posa del pavimento in caso di nuova costruzione di prima casa.
Quindi, l'IVA agevolata non si può applicare in caso di solo acquisto del pavimento, senza che questo rientri in un intervento, che prevede fornitura e posa. Nel caso di sola vendita l'IVA è una solamente: quella ordinaria al 22%. Mentre si può beneficiare dall'agevolazione nel caso di esecuzione del pavimento in appalto. In fattura va inserita la dicitura "esecuzione in appalto di pavimento/rivestimento" e il contratto che si stipula con il cliente deve avere la forma scritta e deve prevedere le clausole tipiche dell'appalto.
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IVA 10% SUI PAVIMENTI IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE
QUANDO NON SPETTA L'AGEVOLAZIONE IVA AL 10%
- materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavoro
- materiali o beni acquistati direttamente dal committente
- prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- prestazioni di servizi in subappalto. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l'aliquota ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
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LIMITAZIONE SUI BENI DI VALORE SIGNIFICATIVO
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IVA AL 4% SUI PAVIMENTI
L'Iva al 4% sull'acquisto dei pavimenti è concessa sulle nuove costruzioni su nuda terra ed è obbligatorio che si tratti della abitazione primaria (non seconda o terza casa). In questo caso, si avrà diritto all'IVA al 4% sull'appalto dei pavimenti, sempre nell'ambito di un apparto con fornitura e posa.
Per poter godere del'agevolazione è necessario presentare il titolo abilitativo comunale, cioè il permesso di costruire e la auto-dichiarazione, in cui si dichiara che si tratta di unica casa. In caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, avere allegati alla fattura entrambi i documenti, semplifica il controllo ed evita di dover giustificare, a distanza di anni, l'applicazione dell'IVA agevolata.
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IVA SULLA RISTRUTTURAZIONE
- COSTRUZIONI di prima casa non di lusso (4%)
- COSTRUZIONI rurali destinate a uso abitativo (4%)
- INTERVENTI di restauro e risanamento conservativo e RISTRUTTURAZIONI urbanistiche ed edilizie ai sensi dell’art.31 legge 457/78 lettere c), d), e) (10%)
- OPERE di urbanizzazione primaria e secondaria (10%)
L’applicazione dell’aliquota agevolata è subordinata al rilascio da parte dell’acquirente, di una dichiarazione relativa all’utilizzazione dei beni per la realizzazione delle opere agevolate.
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I PAVIMENTI - DETRAZIONE 50%
Nella guida alle ristrutturazioni edili, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono gli interventi che possono beneficiare della detrazione del 50%. In particolare le spese sostenute per rifare i pavimenti all’interno delle singole abitazioni, non può beneficare della detrazione Irpef relativa al bonus ristrutturazioni perché si tratta di un intervento di ordinaria manutenzione, per cui il bonus non spetta.
Quali sono allora le eccezioni? Possono rientrare se fanno parte di una opera più grande, relativa a interventi di manutenzione straordinaria. Per cui, le spese sostenute per la sostituzione di pavimenti, sostenute per il rifacimento dell'impianto idrico, rientrando in una opera straordinaria, ed essendo accorpate a una spesa ammessa dal bonus, si può includere.
Chi effettua opere di ristrutturazione rientranti nella manutenzione straordinaria può beneficiare del bonus al 50% anche sulla sostituzione di pavimenti qualora la spesa sia collegata al progetto e sia comprovata la necessità d'intervenire anche sul pavimento.
Per esempio, il bonus ristrutturazioni è riconosciuto per il rifacimento dei pavimenti nel caso di lavori che prevedono la demolizione di tramezzi o la sostituzione dei servizi igienici. Cioè quei casi per i quali la sostituzione del pavimento è ritenuta necessaria e collegata al lavoro di manutenzione straordinaria.