INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO Cosa cambia per il 2025

INTERVENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO Cosa cambia per il 2025

Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute dall'1 gennaio 2025

 

Aliquote detrazione IRPEF per interventi di recupero

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
· del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
· del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.


Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota
è fissata al:
· 36% per le spese sostenute nel 2025;
· 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

 

Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e rischio sismico (sismabonus)

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla  riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d.“ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

· per le abitazioni principali
l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025,
mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;

. per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale,
l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e
del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
 

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”).

 

Superbonus -  Spese sostenute nel 2025

Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:

· risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
· risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;
· sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.


I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al co. 10-bis del predetto art. 119.

 

Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni

Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus  (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.
L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).


Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.

 

Bonus mobili - Proroga per il 2025

Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina. Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

 

Bonus elettrodomestici

Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:
· l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;
· vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Misura del contributo

Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:
· in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
· comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

 

Bonus 2025

 
 

Bonus barriere architettoniche 2025

Il bonus barriere architettoniche per il 2025 mantiene le stesse regole applicate nel 2024, con aliquote e tetti di spesa invariati.

L’aliquota di detrazione è pari al 75% e è relativa a interventi destinati a migliorare l’accessibilità e la mobilità all’interno di edifici residenziali.

Ricordiamo che sono ammesse a beneficio solo le spese sostenute per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servo scala e piattaforme elevatrici.

Quanto al tetto di spesa, restano invariati i limiti:

  • 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti;
  • 40.000 € per unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
  • 30.000 € per unità immobiliari in edifici con più di 8 unità.

La detrazione fiscale da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

 

 

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