INCENTIVI E BONUS | Mini guida e approfondimento
La Legge di Bilancio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) le spese di ristrutturazione.
L'agevolazione sulle ristrutturazioni prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomini. Inoltre sono state introdotte novità e variazioni sugli altri incentivi.
Ricordiamo le agevolazioni attualmente esistenti:
Ristrutturazioni: 50% delle spese sostenute su ristrutturazioni di edifici esistenti
Strutture ricettive: 65% per ammodernamento e miglioramento
Mobili: 50% sull’acquisto di arredo e grandi elettrodomestici, classe non inferiore alla A+ (finalizzati all’arredo d'immobili oggetto di ristrutturazione)
Ecobonus: 70/75% per lavori di riqualificazione energetica per i condomini e 65% per le singole unità abitative
Norme antisismiche: 50-70-80% per le case e del 50-75-80% per i condomini per l'adeguamento antisismico
Prima casa: Fondo di garanzia per la prima casa
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RISTRUTTURAZIONI - Detrazione del 50%
Il BONUS del 50% sulle ristrutturazioni prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF, spese sostenute per la riqualificazione di abitazioni e di parti comuni di edifici condominiali, secondo le modalità previste dalla legge. Le spese dovranno essere documentabili e pagate tramite bonifici (effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017) con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Le agevolazioni saranno suddivise fra tutti i contribuenti che hanno sostenuto le spese (ne caso siano più di uno) e che hanno diritto agli sgravi fiscali. Ogni cittadino contribuente può dunque detrarre annualmente la quota spettante, per 10 rate annuali di pari importo. Inoltre per gli interventi soggetti a detrazione 50% è prevista l'applicazione, per l'esecuzione dei lavori, dell'aliquota IVA agevolata 10%.
- Spese ammesse
Nelle agevolazioni sono ammessi i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Inoltre, per i soli edifici condominiali, è possibile detrarre anche le spese per i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni.
- Edifici esistenti
Le ristrutturazioni devono essere eseguite su edifici esistenti, quindi sono escluse le nuove costruzioni. Per gli ampliamenti, si potrà detrarre solo la parte di spesa relativa alla ristrutturazione della porzione di edificio esistente. Perché l'immobile sia considerato esistente è necessario che risulti accatastato o che sia stata presentata domanda di accatastamento. Occorre essere in possesso dell'autorizzazione a eseguire i lavori (a seconda dell'entità dell'intervento si potrà trattare di Permesso di Costruire, DIA, SCIA o CILA)
- Recupero del sottotetto
Rientrano anche le spese per il recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti. In questo caso il sottotetto dovrà essere iscritto come pertinenza dell'abitazione esistente, tramite atto notarile. Questo atto è fondamentale ed essendo indispensabile per determinare l'importo delle spese detraibili, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche l'onorario del notaio rientra tra i costi ammessi a detrazione 50%.
- Limite di spesa
Il limite di spesa attualmente fissato a 96.000 euro, è valido per ogni unità immobiliare. Ciò significa che, il contribuente, può usufruire delle agevolazioni per ciascuna unità immobiliare esistente che è oggetto di ristrutturazione.
- Contribuenti ammessi agli sgravi
Possono usufruire dell'agevolazione al 50% coloro che effettuano le spese,quindi non soltanto i proprietari dell'immobile, anche il familiare convivente del proprietario o del detentore dell'immobile (si consiglia di approfondire legalmente il significato di "famigliare convivente") e chi è titolare di altri diritti reali, come:
- l' acquirente che abbia già registrato il compromesso
- nudi proprietari
- usufruttuari
- affittuari
- comodatari
- soci di cooperative
- Immobili in comproprietà
In questo caso si detrae in misura proporzionale alle spese sostenute. Per esempio, nel classico caso in cui marito e moglie, se è uno solo dei due a sostenere tutte le spese la stessa persona potrà detrarre il 50% di tutta da spesa ammessa allo sgravio. Se invece entrambi i due coniugi pagano, dovranno calcolare quale percentuale, della spesa globale, ha pagato la moglie e quale il marito e sulla base di questa distinzione, ciascuno detrae secondo la propria quota.
- Pagamento delle spese
È da ricordare che i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. Le sole eccezioni previste sono per le spese che non possono essere pagate con questo metodo, come per esempio bolli, spese di segreteria o altri oneri. Nel bonifico devono essere indicati il codice fiscale del beneficiante e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e la causale specifica:
Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall'articolo 16-bis del DPR 917/1986 -
Pagamento fattura n. ___ del______ a favore di _______________ partita Iva _________________
La maggior parte degli istituti di credito ha comunque predisposto una modulistica apposita
Al bonifico effettuato verrà applicata dalle banche una ritenuta d'acconto
Nel caso in cui si commetta un errore nell'effettuare il bonifico, per evitare di perdere l'incentivo, occorre ripetere il pagamento con la modalità corretta e farsi restituire il pagamento precedente.
La Circolare Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015, n. 17/E ha chiarito come la persona che effettua il bonifico possa essere anche diversa da colui\ colei che fruisce del beneficio fiscale. È importante, però, indicare correttamente i dati del beneficiante nel bonifico e, naturalmente, questi deve rientrare nelle categorie degli aventi diritto. Dunque, un genitore che paga le spese per la ristrutturazione di un immobile in cui vive con un figlio\a, può indicare quest'ultimo\a come beneficiante della detrazione.
- Errori nella compilazione dei bonifici
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che si può evitare di perdere l’agevolazione anche se, a causa di errori nella compilazione dei bonifici, le banche o le Poste non riescono a operare la ritenuta prevista.
Nel 2012, con la circolare 55/E, il Fisco ha affermato che, in caso di bonifico incompleto, per non perdere l’agevolazione è necessario ripetere il pagamento con un bonifico corretto. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate con circolare 43/E/2016 ha spiegato che, nei casi in cui sia impossibile ripetere il pagamento, non si perde il diritto alla detrazione fiscale a condizione che l’impresa beneficiaria del pagamento autocertifichi “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.
- Rifacimento dei pavimenti
Il rifacimento del pavimento è una manutenzione ordinaria e la normativa per le ristrutturazioni edilizie prevede la detraibilità delle opere di manutenzione ordinaria solo se eseguite all'interno di spazi comuni condominiali. Per cui il rifacimento del pavimento in singole unità abitative, non è ammesso tra gli sgravi fiscali.
Però può diventare detraibile qualora rientri in un intervento edilizio più vasto. Cioè se il rifacimento del pavimento è necessario per eseguire delle opere di ristrutturazione che sono ammesse, allora il tutto si trasforma in un pacchetto, dove rientra anche il pavimento e quindi diventa detraibile. In poche parole, perché il rifacimento del pavimento sia detraibile dall'IRPEF deve far parte di una ristrutturazione, ove è necessario rifare il pavimento. Inoltre, secondo i vari casi, potrebbe rientrare nelle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie oppure sul risparmio energetico. Per saperne di più clicca qui La ristrutturazione del pavimento e le detrazioni fiscali
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